Relazione Tecnica exLegge10Relazione Tecnica exLegge10

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Relazione Tecnica exLegge10 Riqualificazione Energetica degli Edifici: Conformemente all’articolo 2, comma 1, lettera 1-vicies ter) del decreto legislativo, si considerano interventi di riqualificazione energetica quegli interventi che influenzano la prestazione energetica di un edificio e che non rientrano nelle tipologie descritte nei punti 1 e 2.

Questi interventi riguardano una porzione dell’edificio pari o inferiore al 25% dell’intera superficie disperdente lorda e possono includere l’installazione o il rifacimento di un impianto termico, oltre ad altri miglioramenti parziali quali la sostituzione del generatore di calore.

In questi casi, i criteri di efficienza energetica si applicano esclusivamente agli elementi strutturali e agli impianti che sono stati oggetto dell’intervento, basandosi sulle loro specifiche proprietà termiche ed efficienza energetica.

Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni

In accordo con l’articolo 2, comma 1, lettera 1-vicies quater, del decreto legislativo n. 192/2005, si qualifica come ristrutturazione rilevante quell’intervento che riguarda gli elementi e i componenti permanenti che formano l’involucro dell’edificio, il quale separa un volume a temperatura regolata dall’esterno e da spazi non climatizzati, incidendo per oltre il 25% sulla superficie complessiva disperdente lorda dell’edificio stesso.

Relazione Tecnica exLegge10


Fermo restando quando disposto ai commi 1 e 2, per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di ristrutturazione importante si distinguono in:

  1. Ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’interno edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;

Ristrutturazione di secondo livello

  1. Ristrutturazione importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superfice disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, compressiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
    – se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per la medesima porzione della copertura;
    -se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera parete verticale opaca esposta a nord.

Riqualificazione energetiche

  1. Riqualificazione energetiche: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 1-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi di cui ai punti 1 e 2 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifico e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

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Un pensiero su “Relazione Tecnica exLegge10”
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